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Legge 28/12/2001 n. 448articoli 14, comma 14, e 23 quater del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, e successive modificazioni, dalla regione medesima e dagli enti locali delle province di Siracusa, Catania e Ragusa, colpiti dagli eventi sismici del dicembre 1990, sulla base di apposite procedure selettive, nell'ambito della programmazione triennale del fabbisogno di personale, nei limiti delle dotazioni organiche. Alla relativa spesa si provvede a valere sulla disponibilità dei fondi assegnati alla Regione Sicilia ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 1991, n. 433, e successive modificazioni. 2. I rapporti di lavoro a tempo determinato, instaurati ai sensi del comma 1 sono prorogati in attesa della definizione delle procedure selettive e, comunque, fino al 31 dicembre 2002. 3. Il personale tecnico di cui al comma 1, conseguiti gli obiettivi di cui alle lettere b), e) e i-bis) del comma 2 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 1991, n. 433, e successive modificazioni, può essere utilizzato, nell'ambito delle rispettive competenze professionali e qualifiche di assunzione, presso tutte le amministrazioni dei comuni capoluogo di provincia, nonché di comuni capoluogo di provincia, nonché di comuni con particolari carenze di organico, per le esigenze connesse alle attività delle stesse. Art. 21 (Sostituzione dei carabinieri ausiliari) 1. In relazione alla necessità di procedere alla progressiva sostituzione dei Carabinieri ausiliari in deroga a quanto stabilito dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, è attivato un primo programma di arruolamento di contingenti annui di carabinieri in ferma quadriennale entro i limiti di spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2002, di 40 milioni di euro per l'anno 2003 e di 60 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004, ferma rimanendo la necessità di assicurare nei successivi esercizi finanziari la completa sostituzione del contingente di ausiliari. 2. Con decreto del Ministro della difesa sono stabiliti i criteri e le modalità per gli arruolamenti di cui al comma 1 ai quali possono partecipare, se di età non superiore a trenta anni: a) i volontari di truppa delle Forze armate congedati che abbiano concluso la ferma breve ovvero prefissata senza demerito; b) i volontari di truppa delle Forze armate in servizio che, alla data di scadenza delle domande, abbiano svolto almeno due anni di servizio senza demerito in qualità di volontario in ferma breve ovvero in ferma prefissata. 3. Agli arruolamenti di cui al comma 1 si applica la riserva del 70 per cento dei posti secondo quanto previsto dall'articolo 18 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215. I posti destinati ai volontari delle Forze armate per effetto della predetta riserva, e non coperti, sono riportati in aggiunta ai posti ad essi riservati nel successivo concorso. Art. 22. (Disposizioni in materia di organizzazione scolastica). 1. Nel quadro della piena valorizzazione dell'autonomia e di una migliore qualificazione dei servizi scolastici, le dotazioni organiche del personale docente delle istituzioni scolastiche autonome sono costituite sulla base del numero degli alunni iscritti, delle caratteristiche e delle entità orarie dei curricoli obbligatori relativi ad ogni ordine e grado di scuola, nonché nel rispetto di criteri e di priorità che tengano conto della specificità dei diversi contesti territoriali, delle condizioni di funzionamento delle singole istituzioni e della necessità di garantire interventi a sostegno degli alunni in particolari situazioni, con particolare attenzione alle aree delle zone montane e delle isole minori. 2. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca definisce con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari permanenti, i parametri per l'attuazione di quanto previsto nel comma 1 e provvede alla determinazione della consistenza complessiva degli organici del personale docente ed alla sua ripartizione su base regionale. 3. Le dotazioni organiche di cui al comma 1 sono definite, nell'ambito di ciascuna regione, dal dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale, su proposta formulata dai dirigenti delle istituzioni scolastiche interessate, sentiti i competenti organi collegiali delle medesime istituzioni, nel limite dell'organico regionale assegnato con il decreto di cui al comma 2 assicurando una distribuzione degli insegnati di sostegno all'handicap correlata all'effettiva presenza di alunni iscritti portatori di handicap nelle singole istituzioni scolastiche. 4. Nel rispetto dell'orario di lavoro definito dai contratti collettivi vigenti, i dirigenti scolastici attribuiscono ai docenti in servizio nell'istituzione scolastica, prioritariamente e con il loro consenso, le frazioni inferiori a quelle stabilite contrattualmente come ore aggiuntive di insegnamento oltre l'orario d'obbligo fino ad un massimo di 24 ore settimanali. 5. L'insegnamento della lingua straniera nella scuola elementare viene prioritariamente assicurato all'interno del piano di studi obbligatorio e dell'organico di istituto. 6. Le istituzioni scolastiche autonome, ad eccezione delle scuole dell'infanzia e delle scuole elementari, possono provvedere alla sostituzione del personale assente utilizzando, in coerenza con il piano dell'offerta formativa, le proprie risorse di personale docente, anche oltre i limiti temporali previsti dalle disposizioni vigenti e fino a un massimo di 15 giorni. Le conseguenti economie di risorse finanziarie concorrono ad incrementare il fondo di istituto. 7. La commissione di cui all'articolo 4 della legge 10 dicembre 1997, n.425, è composta dagli insegnanti delle materie di esame della classe del candidato per le scuole del servizio nazionale di istruzione. Per le scuole legalmente riconosciute e pareggiate le classi sostengono l'esame davanti ad una commissione composta da commissari interni, designati dal consiglio di classe in numero pari a quello dei componenti esterni, individuati tra i docenti delle classi terminali delle scuole statali o paritarie alle quali le classi delle scuole legalmente riconosciute o pareggiate sono state preventivamente abbinate. La designazione può riguardare solo uno dei docenti delle materie oggetto della prima o seconda prova scritta. Il dirigente regionale competente nomina il presidente tra il personale docente e dirigente delle scuole secondarie superiori, per ogni sede di esame. Con decreto, di natura non regolamentare, del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, si provvede alla determinazione del numero dei componenti la commissione di esame. Per la corresponsione dei compensi previsti dall'articolo 4, comma 5, della citata legge n.425 del 1997, il limite di spesa è fissato in 40,24 milioni di euro. 8. Nel primo corso concorso per il reclutamento dei dirigenti scolastici di cui articolo 29, comma 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il periodo di formazione ha una durata di nove mesi e si articola in 160 ore di lezione frontale, e 80 ore di tirocinio con valutazione finale. 9. Il reclutamento dei presidi incaricati nel primo corso concorso, di cui all'articolo 29, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001, attraverso l'esame di ammissione loro riservato nonché il periodo di formazione e l'esame finale previsti dal medesimo articolo, si svolge sulla base di una indizione separata effettuata con bando del competente direttore generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ed è finalizzato alla copertura del 50 per cento dei posti disponibili. Il periodo di formazione ha una durata di 4 mesi, è articolato in 160 ore di lezione frontale e si svolge secondo modalità che consentano ai presidi medesimi l'espletamento del servizio, che tiene luogo del tirocinio di cui al comma 8. 10. L'organizzazione e lo svolgimento del corso concorso sono curati dagli uffici scolastici regionali. L'organizzazione e lo svolgimento del periodo di formazione sono curati con la collaborazione dell'istituto nazionale di documentazione e per l'innovazione e la ricerca educativa e degli istituti regionali di ricerca educativa. 11. Le graduatorie dei candidati ammessi al periodo di formazione sono utilizzate con priorità rispetto alle apposite graduatorie provinciali di cui all'articolo 477 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e fino all'approvazione delle prime graduatorie dei vincitori del corso concorso, per il conferimento di incarichi di presidenza. A tal fine il 50 per cento dei posti disponibili è riservato a coloro che beneficiano della riserva dei posti di cui all'articolo 29, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001. 12. Il 50 per cento dei risparmi conseguenti all'applicazione del comma 74ter vanno ad incrementare gli stanziamenti di bilancio destinati allo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dell'istruzione secondaria superiore. 13. Al personale delle amministrazioni pubbliche che abbia superato il previsto ciclo di studi presso le rispettive scuole di formazione, ivi compresi gli istituti di formazione delle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile e delle Forze armate, l'Istituto di perfezionamento della Polizia di Stato, la Scuola di polizia tributaria della Guardia di finanza e la Scuola superiore dell'economia e delle finanze, è riconosciuto un credito formativo per il conseguimento dei titoli di studio di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n.509. Le modalità di riconoscimento dei crediti formativi sono individuate con apposite convenzioni stipulate tra le amministrazioni interessate e le università. 14. All'articolo 145, comma 40, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono apportate le seguenti modificazioni: a) la parola: "straordinario" è soppressa; b) le parole: "lire 1,5 miliardi nel 2002" sono sostituite dalle seguenti: "5.164.589,99 euro a decorrere dall'anno 2002"; c) dopo il primo periodo, sono aggiunti i seguenti: "A tale fine, per la razionalizzazione degli interventi previsti ai sensi del presente comma e per la valorizzazione delle professionalità connesse con l'utilizzo delle risorse nautiche, negli anni successivi le risorse del fondo, in misura non inferiore al 70 per cento delle dotazioni complessive per ciascun anno, sono destinate a misure di sostegno e incentivazione per la formazione professionale permanente realizzate dagli istituti per la professionalità nautica, anche convenzionati con istituti di istruzione universitaria. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni del presente comma". Art. 23. (Riduzione dei compensi per i Ministri e contenimento delle spese di personale). 1. Il trattamento economico complessivo dei Ministri previsto dall'articolo 2, primo comma, della legge 8 aprile 1952, n.212, e successive modificazioni, è ridotto del 10 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2002. 2. L'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 27 dicembre 1989, n. 413, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n.37, si interpreta nel senso che per effetto del conglobamento della quota di indennità integrativa speciale di 558,29 euro annui lordi nello stipendio iniziale delle categorie di personale ivi indicate e della contestuale riduzione della misura dell'indennità integrativa speciale sono conseguentemente modificati tutti i rapporti percentuali fissati tra gli stipendi delle qualifiche dei docenti e ricercatori universitari anche in relazione al regime di impegno già previsti dall'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.382, e dall'articolo 2 del decreto-legge 2 marzo 1987, n. 57, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 1987, n.158. E' fatta salva l'esecuzione dei giudicati alla data di entrata in vigore della presente legge. 3. Per il triennio 2002-2004 è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, di adottare provvedimenti per l'estensione di decisioni giurisdizionali aventi forza di giudicato, o comunque divenute esecutive, in materia di personale delle amministrazioni pubbliche. Capo II Spese delle amministrazioni pubbliche
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